Norme di Attuazione
Art.30. Edifici isolati (T9)
1. Sono Edifici isolati gli edifici seriali o speciali che non rivestono un particolare interesse storico, architettonico o monumentale, collocati in posizione singolare e autonoma rispetto ai tessuti contigui, nei confronti dei quali presentano un carattere di diversità tipomorfologica e una frequente mancanza di integrazione dimensionale e funzionale, e generalmente caratterizzati dalla presenza di aree di pertinenza verdi o pavimentate, riconoscibili e definite.
a) Manutenzione ordinaria
b) Manutenzione straordinaria
c) Restauro e risanamento conservativo
d) Ristrutturazione edilizia
e) Demolizione e ricostruzione
f) Ampliamento
g) Nuova edificazione
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE
h) Ristrutturazione urbanistica
i) Nuovo impianto urbanistico,
2. Sono interventi di Manutenzione ordinaria (MO), ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a), del DPR 380/2001, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. Sono interventi di Manutenzione straordinaria (MS), ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b), del DPR 380/2001, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, che non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
4. Sono interventi di Restauro e risanamento conservativo (RC), ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. c), del DPR 380/2001, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Per gli interventi sui beni culturali, di cui al Titolo I del D.lgs 490/99, si applica la definizione di Restauro di cui all’art.34 dello stesso provvedimento.
5. Sono interventi di Ristrutturazione edilizia (RE), ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti, senza ampliamenti all’esterno della sagoma esistente, salvo le opere o i manufatti non rientranti nella sotto-categoria AMP di cui al comma
RE1 Ristrutturazione edilizia senza aumento della SUL;
RE2 Ristrutturazione edilizia con aumento della SUL;
RE3 Demolizione e ricostruzione di un fabbricato, senza variazione di volumetria, sagoma e area di sedime.
6. Sono interventi di Nuova costruzione (NC), ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. e), del DPR 380/2001, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio volti alla costruzione di singoli manufatti o insiemi degli stessi, che non rientrino nelle precedenti categorie. In base alle caratteristiche dei manufatti e alle modalità di intervento, si individuano le seguenti principali categorie di intervento edilizio:
DR Demolizione e ricostruzione di edifici non rientrante nella categoria RE3;
AMP Ampliamenti di edifici all’esterno della sagoma esistente, connessi o non a interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione della parte preesistente, come stabilito nelle specifiche norme di tessuto; rientrano in tale sotto-categoria gli interventi pertinenziali, intesi quali spazi accessori alle unità edilizie e immobiliari, legati a queste da vincolo di pertinenza, che eccedano il 15% del Volume costruito (Vc), ovvero che siano realizzati, con qualsiasi dimensione, nella Città storica o su immobili individuati dalla Carta per la qualità di cui all’art.18;
NE Nuova edificazione di fabbricati su aree libere, comunque non rientrante nelle precedenti categorie.
7. Sono interventi di Ristrutturazione urbanistica (RU), ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. f), del DPR 380/2001, gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale.
8. Sono interventi di Nuovo impianto urbanistico (NIU) l’insieme sistematico di interventi anche diversi (urbanizzazioni, impianti, nuove costruzioni, sistemazioni ambientali) volto alla realizzazione di nuovi insediamenti urbani.
9. Per le altre tipologie d’intervento rientranti nella categoria della Nuova costruzione (urbanizzazioni, impianti, strutture mobili, modificazioni del suolo per attività all’aperto), si rinvia alla normativa statale e, ove esistente, regionale in materia di attività edilizia, nonché al Regolamento edilizio comunale; tali interventi saranno esplicitamente richiamati e descritti, ove occorra, nelle norme successive.
Art.21. Tessuti della Città storica. Norme generali
5. Per le finalità di cui al comma 3, le categorie principali d’intervento, di cui all’art.9, da applicare nella Città storica sono così ulteriormente specificate:
a) RE1: Ristrutturazione edilizia, senza aumento di SUL, finalizzata a ripristinare, anche mediante variazione di sagoma e tipologia, i caratteri tipologici, formali e costruttivi originari, impropriamente alterati; tale categoria è ammessa nei Tessuti T4, T5, T6, T7, T8, T9; è ammessa altresì nel Tessuto T3, ma con le specifiche finalità e prescrizioni stabilite nelle norme di tessuto;
b) RE2: Ristrutturazione edilizia, anche con aumento di SUL, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, di edifici che presentino le seguenti condizioni: degrado fisico-igienico, perdita irreversibile dei caratteri tipologici, formali e costruttivi, assenza di valore architettonico; categoria ammessa nei Tessuti T4, T6, T7, T8, T9; è ammessa altresì nel Tessuto T3, ma con le specifiche finalità e prescrizioni stabilite nelle norme di tessuto;
c) DR1: Demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, di edifici realizzati successivamente al Piano regolatore del 1883, senza valore architettonico, che hanno impropriamente alterato, attraverso sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e compositive del tessuto storico; categoria ammessa nei Tessuti T1, T2, T3, T10;
d) DR2: Demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, di edifici che presentino le seguenti condizioni: degrado fisico-igienico, perdita irreversibile dei caratteri tipologici, formali e costruttivi, assenza di valore architettonico; categoria ammessa nei Tessuti T4, T5, T6, T7, T9;
e) AMP1: Ristrutturazione edilizia o Demolizione e ricostruzione di edifici su cui sono consentite le categorie RE2 o DR2, senza aumento di SUL, ma con aumento di Vft, finalizzata ad una migliore configurazione architettonica in rapporto al contesto; l’aumento di Vft, consentito una sola volta e trascritto nei pubblici Registri immobiliari, non può superare il 10%; è ammesso a tal fine un aumento dell’altezza preesistente, senza superare l’altezza degli edifici circostanti di interesse storico-artistico e dell’edificio contermine più alto, se necessario ad assicurare una più idonea configurazione spaziale dei piani specializzati (piani-terra, piani atipici intermedi, coronamenti e roof-garden); categoria ammessa nei tessuti T4, T6, T7, T9, T10;
f) AMP2: Ristrutturazione edilizia o Demolizione e ricostruzione di edifici su cui sono consentite le categorie RE2 o DR2, con aumento di SUL e di Vft, secondo le prescrizioni particolari di tessuto; categoria ammessa nei tessuti T7 e T8;
g) NE1: Nuova edificazione su singoli lotti liberi, interposti tra lotti edificati dello stesso isolato, e risultanti da demolizioni totali o parziali di preesistenti edifici, storicamente documentati, senza aumento della SUL e di Vft preesistenti, e con un altezza non superiore a quella degli edifici circostanti di carattere storico-artistico e comunque dell’edificio contermine più alto; categoria ammessa nei tessuti T1, T2, T4;
h) NE2: Nuova edificazione, con aumento di SUL e di Vc, finalizzata ad una maggiore integrazione architettonica e volumetrica dell’impianto urbano di riferimento, secondo le prescrizioni particolari di tessuto; categoria ammessa nel tessuto T8.
11. Nei tessuti della Città storica, sono consentite, salvo le ulteriori limitazioni contenute nella specifica disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art.6:
a) Abitative;
b) Commerciali, limitatamente alle piccole e medie strutture di vendita;
c) Servizi;
d) Servizi pubblici;
e) Turistico-ricettive, limitatamente alle “strutture alberghiere”;
f) Produttive, limitatamente all’”artigianato produttivo”;
g) Agricole, con esclusione degli “impianti produttivi agro-alimentari”;
h) Parcheggi non pertinenziali.
Vorrei poi invitarvi a leggere le osservazioni dei cittadini al PRG dopo la pubblicazione all’albo pretorio(http://www.urbanistica.comune.roma.it/urbaroma/resources/cms/documents/830553NTAcontrodedotte.pdf). Notate come l’art.21 comma 5 si struttura in modo MOLTO più puntuale per la disciplina degli interventi.
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